skip to Main Content

Chi è il Mediatore?

Il mediatore è la persona fisica deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine professionale. E’ inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di comunicazione. Il mediatore non è né un giudice, né un arbitro, ma deve esclusivamente svolgere il compito di “facilitatore” nel raggiungimento di un accordo tra le parti.  Per questo deve anche astenersi dal rendere giudizi sia sulle persone che sui fatti oggetto della lite.

Che differenza c’è tra mediazione e conciliazione?

La mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in lite, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.

Posso iniziare una causa senza tentare la mediazione?

Assolutamente No , se la materia rientra tra quelle obbligatorie. Infatti, se le parti in lite si rivolgono subito al giudice, lo stesso assegnerà loro (non oltre la prima udienza) un termine di 15 giorni per la presentazione della istanza di mediazione.

Posso iniziare la causa a mediazione non ancora conclusa?

No, se il procedimento della mediazione è già iniziato non può essere interrotto in qualunque momento ma deve comunque concludersi con un verbale redatto dal mediatore, a prescindere dall’esito della mediazione.

Come avviene il procedimento di mediazione?

L’organismo di mediazione convoca le parti all’incontro. Il mediatore designato (scelto dal responsabile dell’organismo di conciliazione o dalle parti di comune accordo), ascolta le parti, in sessioni riservate o congiunte, e svolge un’azione mirata al raggiungimento di un accordo amichevole per la definizione della controversia. Non vi è limite al numero di incontri che il mediatore può richiedere, purchè sia rispettato il tempo massimo di 4 mesi per la conclusione del procedimento. Questo termine può essere derogato , ma solo con il consenso di tutti (parti e mediatore). Durante il procedimento il mediatore ha la facoltà di formulare anche una proposta per la risoluzione della controversia, proposta che le parti possono decidere liberamente di accettare o meno.  Nel caso in cui entrambe le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta egli è obbligato a farla.

Quanto dura la mediazione?

La legge fissa il termine del procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti. Come detto, in accordo di  TUTTE le parti è possibile derogare a tale termine.

Cosa succede in caso di accordo raggiunto con la mediazione?

Se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale con il testo dell’accordo, redatto dalle parti stesse  o, eventualmente, dai loro avvocati. Inoltre, su richiesta delle parti, l’accordo raggiunto potrà essere omologato dal Presidente del Tribunale acquisendo così efficacia esecutiva ( in pratica il verbale omologato è assimilabile ad una sentenza del giudice).

Le spese della mediazione sono detraibili fiscalmente?

Non esiste una vera e propria detraibilità delle spese di mediazione ma, in base all’art. 17, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; viceversa l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.  Infine, nel caso di successo della mediazione, in base all’art. 20 del richiamato  D. Lgs. n. 28/10, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata  fino alla concorrenza di € 500,00. Nel caso di insuccesso, il credito è ridotto della metà.

Come viene scelto il mediatore dall’organismo di mediazione?

Il mediatore viene scelto dall’istante indicando la preferenza nell’apposita cd istanza di mediazione, oppure dal responsabile dell’organismo di mediazione secondo criteri stabiliti dal  regolamento  che, nella maggior parte dei casi, sono ispirati dal principio della ‘rotazione’ e/o della ‘competenza’ per materia.

Chi partecipa all’incontro con il mediatore?

E’ importante che  le parti personalmente, partecipino all’incontro perché in caso d’intesa la procedura possa terminare con la stesura di un accordo definitivo. Con il consenso delle parti e del mediatore, possono essere ammesse altre persone, come ad esempio dei periti, la cui presenza sia ritenuta necessaria o opportuna ai fini della risoluzione della vertenza.

La mediazione è pubblica?

No, la mediazione si svolge in forma strettamente privata ed in più il mediatore, oltre al dovere di imparzialità, ha l’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti durante tutto il procedimento.

E se non si arriva ad un accordo?

Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può (senza alcun obbligo) formulare di sua iniziativa una proposta di mediazione, che viene comunicata alle parti. Le parti hanno inoltre la facoltà di richiedere concordemente al mediatore la formulazione di una proposta di conciliazione, nel qual caso il mediatore è obbligato a farlo. In entrambi i casi le parti possono decidere se accettare o meno la proposta del mediatore; in caso di non raggiungimento della conciliazione il mediatore redigerà un verbale di fallita conciliazione, utile per il successivo giudizio.

Posso farmi assistere da un legale con il gratuito patrocinio?

No, l’attuale legislazione non prevede questa possibilità; le spese coperte dal gratuito patrocinio si limitano all’indennità dovuta all’organismo di conciliazione, mentre l’onorario dell’avvocato dovrà essere corrisposto a parte.

I costi della mediazione sono decurtabili dalle future spese della causa?

No, le spese di mediazione non sono decurtabili da quelle della successiva causa, neppure nel caso di mediazione obbligatoria. Vi è anzi un caso in cui le spese legali non ‘seguono la soccombenza’ come solitamente avviene; questo si verifica quando una delle parti che ha rifiutato la proposta del mediatore intenta la causa (parte attrice) risulta aver ragione e la vince, ma la sentenza ripropone la stessa proposta formulata dal mediatore. In questo caso la parte attrice non soltanto non ottiene il rimborso delle proprie spese legali, pur avendo vinto, ma deve pagare anche quelle del convenuto che ha perso la causa ed in più il giudice la condanna al versamento di un’ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto.

Cos’è la mediazione

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della lite insorta. Il mediatore è imparziale e “super partes”, ha il compito di individuare gli interessi delle parti e di guidarle nell’individuazione di un accordo che possa soddisfarle entrambe, con l’auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di eventuali futuri rapporti tra le stesse.

Come si inizia la mediazione?

La domanda di mediazione si presenta mediante deposito o invio per fax o posta elettronica di una “istanza” (il modello può essere scaricato da questo sito alla sezione “modulistica”). Nel caso di domande presentate presso due organismi diversi verrà data priorità a quella inoltrata per prima in tal caso farà fede la data e l’ora di presentazione della domanda. Entro 24/48 ore il nostro organismo attiva la procedura e fissa l’incontro (di norma nei quindici giorni successivi al deposito) il  mediatore viene designato(individuandolo nell’elenco pubblicato su questo sito) al momento all’accettazione della procedura da parte del soggetto chiamato in mediazione. La parte che ha ricevuto la domanda di mediazione, dovrà comunicare la propria adesione almeno 5 giorni prima della data dell’incontro fissato.

La mediazione è sempre obbligatoria?

L’art. 5 del DM n.180/2010 stabilisce chiaramente quali sono le materie per le quali sussiste l’obbligo di richiedere il procedimento della mediazione.

Ecco l’elenco delle materie obbligatorie:

  • affitto di aziende
  • comodato (prestito di beni a titolo gratuito)
  • condominio
  • contratti assicurativi Contratti bancari Contratti finanziari
  • diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù
  • divisione: comproprietà, comunione tra coniugi
  • locazioni
  • patti di famiglia
  • risarcimento danni da responsabilità medica
  • risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità (es. internet)
  • successioni ereditarie

Sono ad esempio materie non obbligatorie:

  • pagamento somme
  • prestazioni d’opera e servizi
  • in generale ogni altra materia non ricompresa tra quelle obbligatorie.

Dove si svolge la mediazione?

La mediazione si svolge, di norma,  presso la sede operativa dell’organismo di conciliazione situato nel comune dove esiste una camera di conciliazione convenzionata con il Municipio alfine di concedere un servizio ai propri cittadini

Posso iniziare la mediazione quando è pendente una causa in Tribunale?

Sì, in qualsiasi momento la parte o le parti, oltre che il giudice, possono decidere di attivare la procedura di mediazione.

Il mediatore può incontrare le parti separatamente?

Sì, ma anche in questo caso vale l’obbligo di riservatezza nel senso che tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo; il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che ciascuna parte vorrà far sapere all’altra, previa autorizzazione della parte stessa.

Quali sono i costi della mediazione?

La legge prevede una tariffa pubblica emanata dal Ministero della Giustizia, Oltre alle spese fisse di avvio della mediazione, stabilite in Euro 40,00 per ciascuna parte, il Ministero ha stabilito una tabella delle indennità in base al valore presunto della controversia; tale indennità può essere aumentata o diminuita in base a particolari situazioni alcune delle quali sono note a priori mentre altre dipendono dall’andamento della mediazione.  Per avere un’idea dei costi dell’intero procedimento in base al valore della controversia e sui fattori che comportano un aumento o una riduzione dei costi potete visionare il sito del Ministero della Giustizia.

Posso avvalermi della mediazione con il gratuito patrocinio?

Sì, ma solo per le materie obbligatorie e, naturalmente, se si hanno i requisiti di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio (in questo caso all’organismo di conciliazione non è dovuta alcuna indennità). Per richiedere la mediazione con il patrocinio dello Stato la parte che presenta la domanda è tenuta a depositare presso l’Organismo di Conciliazione apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata anche dal mediatore designato. Il limite di reddito previsto dall’art.76 del D.P.R. n.115/2002 è di Euro 10.628,16 (reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia

Posso scegliere un mediatore di mia fiducia?

Sì, il mediatore può essere indicato dalle parti ma solo su decisione congiunta e comunque nell’elenco mediatori pubblicato su questo sito internet. In altre parole, indicare uno specifico mediatore operante in questo organismo di mediazione, scelto solo di comune accordo; in questo modo viene garantita l’imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.

Un mio cliente ha ricevuto una chiamata in mediazione. Deve neccessariamente aderire?

Si consiglia di aderire e partecipare alla mediazione civile per tentare di giungere ad una composizione bonaria della controversia. Si ricorda, peraltro, che, all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo,al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. (all’entrata del bilancio dello Stato)

Posso farmi assistere dal mio avvocato?

Sì, e a tal proposito, è bene evidenziare che, trattandosi di un procedimento extragiudiziale ovvero di natura giuridica – afferenti ai diritti e ai doveri delle parti – è obbligatoria, la presenza di un legale di fiducia. Si tenga presente infatti che il rifiuto di una proposta formulata dal mediatore può avere delle conseguenze di carattere economico nel caso in cui il giudice dovesse riformulare la stessa proposta a conclusione della causa ordinaria. La presenza di un legale è importante quindi per valutare l’opportunità di accettare o meno le proposte presentate nel corso della mediazione in relazione alla possibilità di intraprendere la strada di un successivo giudizio ordinario.

Back To Top
Search